Abstract
Il documento si propone di dare indicazioni al datore di lavoro per la gestione del rischio da COVID19 sino al 31/12/2023 (data ipotizza per una vaccinazione efficace). Le azioni di mitigazione riguarderanno il distanziamento, i DPI e le necessarie vaccinazioni (quando quest’ultime potranno essere effettuare). Tali misure valgono per i luoghi di lavoro e per tutti i soggetti estranei che possono venire a contatto con l’attività lavorativa. Di particolare rilevanza, sotto tale aspetto, sono le attività di assistenza clinica alla persona.
Premessa
Ai sensi del d.lgs. 81/08, all’interno dell’organizzazione aziendale, Il datore di lavoro è il soggetto responsabile della sicurezza dei lavoratori. Inoltre, ai sensi dell’art. 2087 c.c. “il datore di lavoro è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
ATTENZIONE DATORI DI LAVORO: con l’arrivo dei vaccini anti covid 19 si rende necessario l’aggiornamento della valutazione dei rischi.
Com’è noto, il rischio da infezione COVID 19 è stato qualificato dalla legge come rischio di infortunio sul lavoro (art 42 c. 2 d.l. n. 18/2020, convertito con l. n. 27/2020) in considerazione dell’elevatissima contagiosità e diffusione del virus e dell’alta probabilità che in un ambiente chiuso una persona lo trasmetta ad altre.
I datori di lavori hanno già messo in atto azioni volte alla di riduzione del rischio tramite il distanziamento e l’uso di mascherine con lo scopo che nessuno trasmetta il virus o sia soggetto al contagio da parte di altri lavoratori. Inoltre, all’interno delle aziende sono stati nominati degli organi di controllo e vigilanza, Comitato covid 19, con l’obiettivo di vagliare la corretta applicazione delle misure programmate e adottate.
Tutto ciò però non è sufficiente, o almeno lo è fino a quando non saranno disponibili i vaccini anti-covid 19. Tale ultima misura di sicurezza richiede un aggiornamento della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione aziendale, oltre che l’adozione di nuove misure volte alla minimizzazione dello stesso.
Nel caso in cui, in relazione alle caratteristiche dell’organizzazione del lavoro nella propria azienda, il datore di lavoro ravvisi nella vaccinazione contro il covid 19 una misura per ridurre il rischio di trasmissione, egli ha il potere-dovere contrattuale di adottare questa misura ed esigerne il rispetto da parte dei dipendenti come parte dell’obbligazione contrattuale gravante su di loro (chiedendo di esibire documento attestante l’avvenuta inoculazione del vaccino anti covid 19 al medico competente).
In caso contrario, il dipendente si potrebbe trovare nella condizione di non poter svolgere l’attività lavorativa e conseguentemente non potrà escludersi il licenziamento e/o la sospensione dal lavoro senza retribuzione per motivo oggettivo (salvo, il blocco in atto fino alla fine di marzo 2021).
Quali sono i rischi per il datore di lavoro?
L’omissione di tali cautele configurerà, in capo al datore di lavoro, la violazione delle contravvenzioni previste dal T.U. 81/08. Non solo. La mancata adozione delle misure di tutela della salute dei dipendenti e dei soggetti terzi, da parte del titolare della posizione di garanzia, potrebbe, esporre anche la società ad una responsabilità ex d.lgs. n. 231 del 2001.
Si sottolinea come il datore di lavoro non risponderebbe solo per i danni causati ai dipendenti ma incorrerebbe anche in responsabilità nei confronti dei terzi utenti (come ad esempio nelle RSA, case di cura, cliniche odontoiatriche e similari).
Infine, sono passibili di ulteriori misure sanzionatorie anche le altre parti coinvolte quali: medico competente, RSPP, RLS ed il Comitato covid 19.
Cosa deve fare il datore di lavoro per correre ai ripari
Per mettersi a riparo il datore di lavoro dovrà aggiornare il DVR (documento di valutazione dei rischi) al fine valutare e mettere in atto azioni di mitigazione del rischio da COVID19. L’obiettivo è quello di definire ed adottare le azioni di mitigazione adeguate all’attività lavorativa in essere, in modo da fornire gli strumenti idonei alle figure coinvolte nella gestione della salute e sicurezza aziendale al fine di garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in sicurezza.
Da parte nostra la soluzione che proponiamo è di contattare lo STUDIO GALLIAN che vi guiderà nella definizione, organizzazione e pianificazione dell’attività da porre in essere.